Annullato il bilancio di previsione per mancato tempestivo deposito della relazione dell’organo di revisione

Approfondimento di V. Giannotti

I giudici amministrativi fino ad oggi avevano proceduto all’annullamento dei conti consuntivi presentati in assenza del tempestivo deposito della relazione da parte dei revisori dei conti (almeno 20 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale), mentre nel bilancio preventivo l’art.174 TUEL non impone il deposito dello schema di bilancio, in quanto, basandosi la prima sull’ultimo, ne consegue che lo schema pervenga ai revisori prima della redazione della relazione. Tuttavia, nel caso in cui il regolamento di contabilità disponga eventuali termini per il deposito della citata relazione prima della seduta del Consiglio Comunale e, in presenza del deposito della relazione dell’Organo di revisione oltre i termini previsti dal regolamento, si è posto il problema del possibile annullamento del citato bilancio a seguito del ricorso di uno o più consiglieri della minoranza per mancato esercizio del loro mandato elettorale. Tale problematica è stata affrontata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, nella sentenza 20/07/2017 n.1175 qui di seguito commentata.

Il regolamento di contabilità

Nel caso di specie, il regolamento di contabilità dell’Ente locale prevedeva all’art.12 che i documenti  indicati al comma 1 sono rappresentati dallo schema di bilancio e dai relativi allegati di cui all’art. 172 Tuel, nonché dalla nota di aggiornamento del DUP e dalla relazione dell’organo di revisione.

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