Violazione del patto di stabilità o pareggio di bilancio. Effetti sulle risorse del salario accessorio

Approfondimento di V. Giannotti

Le conseguenze in tema di violazione del patto di stabilità o del pareggio di bilancio sul salario accessorio sono stabilite nelle disposizioni di cui all’art.40, comma 3-quinquies, del d. lgs. 165/2001, che prevedono che: “… Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa …”. In merito alla delimitazione del concetto di “risorse aggiuntive”, che dovrebbero essere prese in considerazione ai fini dei limiti al loro incremento, in caso di non rispetto del patto di stabilità (rectius pareggio di bilancio), si sono espressi sino ad oggi i giudici contabili, i cui pareri sono qui di seguito commentati.

I precedenti pareri dei magistrati contabili

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n.418/2013 aveva modo di evidenziare come non dovrebbero rientrare nel perimetro delle risorse addizionali le solo risorse soggette ai limiti previsti dall’art.9, comma 2-bis, d.l.78/2010, tanto da ritenere escluse gli incentivi alla progettazione ex D.lgs. n. 163/2006 e quelli per remunerare le prestazioni professionali dell’avvocatura interna.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n.250/2013, precisava come, in caso di violazione delle regole dei vincoli finanziari (patto di stabilità o pareggio di bilancio), tale divieto debba applicarsi sia alle risultanze del conto consuntivo, in cui risultano violati i limiti al “pareggio di bilancio” (es. anno 2016), con recupero delle somme nella sezione contrattuale successiva in caso di erogazione avvenuta, sia nell’anno di riferimento (es. anno 2017), mentre sarà possibile reinserire le citate risorse aggiuntive a partire dall’anno di rispetto del vincolo (es. anno 2018 a seguito dei dati del consuntivo 2017).

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