La capacità di riscossione, incidendo sull’effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell’ente, rileva ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente qualora finisca con l’implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione
Residui attivi
Vediamo quando si può procedere allo stralcio e le differenze di comportamento tra il conto del bilancio e lo stato patrimoniale
La presenza di residui attivi da oltre cinque anni mantenuti a bilancio senza particolare movimentazione in tema di riscossione dei medesimi è causa di inquinamento del risultato di amministrazione, oltre che incidere negativamente sulla situazione di cassa
La corretta operazione di riaccertamento dei residui attivi è fondamentale per la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio, considerato che detti residui, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d’amministrazione.
È fondamentale operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza: è quanto ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella deliberazione n. 122/2023/PRSE, pubblicata lo scorso 24 aprile.
Il concetto di residuo attivo o passivo è sempre stato un tema assai ostico, almeno tra i non esperti di contabilità pubblica. Eppure, nell'ambito degli enti locali è una terminologia abbastanza diffusa, poichè ad essa si associa generalmente una acquisizione di risorse che genera, di conseguenza, una sorta di capacità di spesa. Veniamo dunque ad un approfondimento della definizione di "residuo attivo".
Non è sufficiente, per mantenere in bilancio il residuo attivo, che quest’ultimo sia certo, liquido ed esigibile, ma il responsabile finanziario, nella fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, deve verificare se il suo mantenimento non presenti più i requisiti che ne avevano consentito l’iscrizione all’inizio, evitando in tal modo la violazione del principio secondo cui i dati contabili di bilancio devono rappresentare le reali condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali degli enti interessati