È fondamentale operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza: è quanto ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella deliberazione n. 122/2023/PRSE, pubblicata lo scorso 24 aprile.
Residui attivi
Il concetto di residuo attivo o passivo è sempre stato un tema assai ostico, almeno tra i non esperti di contabilità pubblica. Eppure, nell'ambito degli enti locali è una terminologia abbastanza diffusa, poichè ad essa si associa generalmente una acquisizione di risorse che genera, di conseguenza, una sorta di capacità di spesa. Veniamo dunque ad un approfondimento della definizione di "residuo attivo".
Non è sufficiente, per mantenere in bilancio il residuo attivo, che quest’ultimo sia certo, liquido ed esigibile, ma il responsabile finanziario, nella fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, deve verificare se il suo mantenimento non presenti più i requisiti che ne avevano consentito l’iscrizione all’inizio, evitando in tal modo la violazione del principio secondo cui i dati contabili di bilancio devono rappresentare le reali condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali degli enti interessati