L’eventuale riscontro di situazioni di sofferenza di cassa costituisce un fondamentale indicatore di squilibrio finanziario dell’Ente, cui si collegano, in via diretta e immediata, difficoltà nel far fronte agli obblighi di pagamento in modo tempestivo
Cassa
L'anticipazione di cassa rischia di trasformare l’istituto da mezzo di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d’indebitamento vero e proprio, contratto in alternativa al debito commerciale.
Per la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.91/2023): la verifica che l’Organo di revisione svolge in termini di cassa non può prescindere dalla indispensabile riconduzione di tali somme, laddove gestite da un agente contabile di fatto, diverso dall’economo, alla regola della resa del conto della gestione.
Il Collegio contabile sottolinea l’importanza della corretta rilevazione delle giacenze vincolate in occasione delle verifiche trimestrali compiute dall’organo di revisione, al quale fa carico di segnalare espressamente nei verbali anche l’eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni.
Il maggior disavanzo accertato dai giudici contabili sono stati risolti dall’ente locale ed oggetto di definizione positiva da parte della Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.129/2023).
L’obbligo di indicare la cassa vincolata non può essere disatteso dagli enti, così come in sede di competenza, il legislatore ha previsto una distinzione tra avanzo vincolato ed avanzo destinato, differenziandone le modalità di applicazione e talune possibilità di utilizzo.
Come evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Calabria, nella delib. n. 22/2023, depositata lo scorso 10 marzo, la cassa riflette le risorse che l’Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti.