Sezione Autonomie: risolta questione di massima sul leasing in costruendo

di V. Giannotti

La Sezione territoriale del Veneto aveva posto alla Sezione delle Autonomie la risoluzione del seguente quesito di massima “se, con riferimento al leasing finanziario ed, in particolare al leasing finanziario in costruendo, costituiscono indebitamento soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1 gennaio 2015, a prescindere dalle caratteristiche concrete dell’operazione medesima e dalla collocazione dei tre rischi definiti dall’Eurostat nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico e se, conseguentemente, il metodo di contabilizzazione c.d. finanziario, che comporta l’impiego delle medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, anche con specifico riguardo al momento della consegna dell’opera, debba applicarsi esclusivamente alle fattispecie di leasing (sempre finanziario ed, in particolare, in costruendo) sorte dopo la suddetta data”.
Con la deliberazione n.26, depositata in data 28/07/2016 la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie risolve la questione di massima a lei rimessa, nel modo seguente.

LA DIFFERENZA PRIMA E DOPO I PRINCIPI ARMONIZZATI
Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 126/2014, il quale ha innovato l’art. 3, comma 17, legge n. 350/2003 ed è intervenuto sul d.lgs. n. 118/2011 modificando l’allegato 4/2 punto 3.25, il leasing in costruendo non veniva ricompreso nell’elencazione delle operazioni che costituiscono indebitamento. Tuttavia, secondo la Sezioni riunite con la deliberazione n.49/2011, il leasing immobiliare in costruendo può costituire una forma di indebitamento il cui impiego dev’essere riservato ai casi nei quali ricorrano particolari condizioni di convenienza, dovendosi escludere che il suo impiego venga finalizzato per eludere vincoli o limiti posti all’operato dell’ente locale dalle regole di finanza pubblica.

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