Salvo il responsabile finanziario dal danno erariale per mancati utilizzi degli spazi finanziari richiesti

Approfondimento di V. Giannotti

La legge di stabilità 2014, all’art.1 comma 546, aveva previsto la possibilità da parte dei comuni di richiedere spazi finanziari per effettuare pagamenti nel corso dell’anno 2014 di debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. Il successivo comma 549, prevedeva un apparato sanzionatorio in caso di mancata utilizzazione degli spazi richiesti precisando che “Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l’azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente”.

I rilievi della procura

A fronte della mancata utilizzazione degli spazi finanziari richiesti dalla normativa (di molto inferiori al limite minimo del 90% richiesto) la procura conveniva in giudizio il responsabile dei servizi finanziari di un comune chiedendo l’irrogazione, nei suoi confronti, della sanzione pecuniaria prevista dalla citata legge.

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