Risoluzione Agenzia delle Entrate riguardante l’imposta di registro sulla tassazione degli atti ricognitivi di avveramento della condizione sospensiva o dell’evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione.

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.7/E del 14/01/2014 fornisce consulenza giuridica in tema di imposta di registro sulla tassazione degli atti ricognitivi di avveramento della condizione sospensiva o dell’evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione.

                Le ipotesi considerate dalla norma riguardano l’avveramento della condizione sospensiva, l’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una “ulteriore liquidazione di imposta”. Questi eventi devono essere denunciati, dalle parti contraenti o i loro aventi causa o da coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’Ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono entro venti giorni dal loro verificarsi.

A seguito della presentazione della denuncia, l’Ufficio liquiderà l’ulteriore imposta dovuta. A tal fine l’Agenzia esprime l’avviso che la denuncia del fatto può essere certificata anche mediante “atto ricognitivo” purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • dovrà essere presentato per la registrazione entro 20 giorni dall’avveramento della condizione sospensiva o dal verificarsi dell’ evento ulteriore;
  • la registrazione dovrà avvenire presso l’ Ufficio dove è stato registrato il primo atto.
  • Nell’ipotesi di registrazione tardiva (oltre i 20 giorni) troveranno applicazione le regole generali relative al ravvedimento operoso così come chiarito con la Circolare 23 luglio 1998, n. 192, par. 3.

In questo caso, precisano i tecnici dell’Agenzia, L’atto ricognitivo sarà soggetto a registrazione con applicazione dell’imposta principale in misura fissa in quanto atto privo di contenuto patrimoniale.

Sulla base dell’atto ricognitivo, l’Ufficio provvederà a liquidare l’imposta complementare dovuta in base all’atto originario e in conseguenza degli eventi sopravvenuti e notificherà alle parti apposito avviso di liquidazione, così come avrebbe fatto se avesse ricevuto il modello per la denuncia di cui all’articolo 19 del DPR n. 131 del 1986.

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