Rideterminazione dell’indennità degli amministratori dopo la Legge Delrio. Indicazioni operative

Approfondimento di A. Scarsella

Uno dei primi adempimenti che i consigli comunali neo eletti, dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, dovranno affrontare riguarda la deliberazione consiliare con la quale deve procedersi alla rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa rispetto a quella sostenuta nell’anno 2013. Ricordiamo che la deliberazione va assunta previa specifica attestazione da parte del collegio dei revisori dei conti del rispetto del vincolo di spesa (art. 1, comma 136, della L. 56/2014).

L’aumento del numero degli amministratori ed il principio di invarianza della spesa

La legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (cd. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche per quel che riguarda il numero degli amministratori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e le loro indennità. In particolare, in assoluta controtendenza rispetto alle normative precedenti, volte alla riduzione del numero degli amministratori locali, ha rimodulato in aumento la composizione degli organi per la fascia demografica dei comuni fino a 10.000 abitanti (art. 1, comma 135, della L. 56/2014). I Comuni interessati dalla citata disposizione devono provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della L. 56/2014). Successivamente è intervenuto il legislatore che con il DL. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, al comma 136 ha aggiunto la previsione che “ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico” (art. 19, comma 01, lettera d).

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