Richiesta di rimborso delle spese legali da parte di amministratori. Fac-simile di lettera

COME FARE: modelli operativi

A seguito delle modifiche introdotte dal d.l.78/2015 gli amministratori degli enti locali a suo tempo assolti in ambito di procedimenti penali, ovvero la cui assoluzione è avvenuta solo di recente, avanzano richieste del rimborso delle spese legali sopportate per la difesa nel procedimento penale che li hanno visti coinvolti.
In merito a possibili conflitti di interessi tra ente locale e lavoratore e/o amministratori, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione (Sentenza 30 novembre 2017 n. 28785) che, in riforma della sentenza della Corte di Appello ha concluso con i seguenti principi di diritto, nei confronti di un dipendente assolto con formula piena in sede penale dove l’amministrazione si era costituita parte civile:
a) la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento dell’instaurazione del processo penale (ex multis Cass. nn. 18944 e 18946 del 2016);
b) l’obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento. E’ per questo motivo che l’obbligo del datore scatta e non può che scattare quando il procedimento viene aperto (Cass. S.U. 28.7.2009 n. 17473);
c) la mancanza di una situazione di conflitto di interesse costituisce presupposto stesso perché sorga la garanzia del rimborso delle spese legali e quindi rileva, nel merito, al fine della sussistenza, o meno, del diritto al rimborso. In altri termini,  se vi era conflitto di interesse con l’ente locale datore di lavoro, non sorgeva proprio il diritto del dipendente a che l’Amministrazione si facesse carico delle spese della difesa nel procedimento penale. Pertanto se l’accusa era quella di aver commesso un reato che vedeva l’ente locale come parte offesa (e quindi in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorgeva affatto e non già sorgeva solo nel momento in cui il dipendente fosse stato, in ipotesi, assolto dall’accusa ( Cass. S.U. 4.6.2007 n. 13048).
In considerazione di una possibile chiamata in causa del responsabile dei servizi finanziari che dovessero procedere al rimborso delle spese legali agli amministratori, si ritiene utile la ricostruzione della seguente nota operativa da inviare agli organi preposti, anche al fine delle decisioni che potrebbero essere assunte in sede del bilancio di previsione 2018-2020 in fase di elaborazione.

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FAC-SIMILE di LETTERA da inviare agli organi preposti – Rimborso delle spese legali agli amministratori coinvolti in procedimenti penali

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