Retribuzione di risultato al Segretario comunale: in mancanza di obiettivi assegnati risponde il Sindaco – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 21/6/2016)

Due Sindaci, succedutisi nel tempo, sono stati chiamati a rispondere di danno erariale per l’erogazione della retribuzione di risultato al Segretario comunale, senza che allo stesso fossero stati preventivamente assegnati gli obiettivi minimi previsti dalla legislazione e verificati i benché minimi risultati, sulla scorta dei parametri minimi che il D.Lgs. n. 286/1999, richiamato nella contrattazione collettiva di settore, impone. A nulla sono valse le difese dei Primi cittadini, sull’ampliamento delle competenze gestionali attribuite al Segretario comunale, né sulla relazione formulata dallo stesso Segretario in merito alle attività svolte ed ai risultati raggiunti. Le erogazioni delle retribuzioni di risultato corrisposte, sempre nel massimo consentito dal contratto (10% del monte salari), sono state giudicate illegittime dai giudici contabili per mancanza della predeterminazione degli obiettivi e di un sistema di misurazione e valutazione richiesto dalla normativa. Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regione Puglia, con la sentenza n.185 depositata in data 8/6/2016.

I RILIEVI DELLA PROCURA
A seguito dei rilievi formulati da una verifica ispettiva del MEF, il Procuratore regionale ha chiamato a rispondere di danno erariale i due Sindaci che avevano attribuito la retribuzione di risultato al Segretario comunale, sempre al massimo previsto dal contratto collettivo (10% del monte salari) 

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