Part-time più oneroso se l’orario è “a discrezione”.

Con comunicato del 13/04/2015 la Fondazione Consulenti del lavoro rende noto che:

Per la Corte di Cassazione la disponibilità del lavoratore a prestare opera lavorativa a seconda delle esigenze del datore di lavoro è soggetta a maggiorazione.

Con la sentenza n. 23600 del 5 novembre 2014, la Corte ha stabilito che, a fronte del potere unilaterale del datore di lavoro di stabilire le modalità temporali della prestazione lavorativa, deve esserci la previsione di un compenso adeguato che sopperisca alla disponibilità del lavoratore a svolgere il lavoro “a richiesta”. Nel caso specifico, il lavoratore aveva dato la disponibilità a rendere la prestazione lavorativa su richiesta del datore di lavoro, senza che il contratto a tempo parziale prestabilisse alcunché in ordine alla distribuzione della prestazione.

Il rapporto instaurato, pur essendo definito a tempo parziale, in realtà presentava le caratteristiche modalità tipiche del lavoro a chiamata o intermittente con la disponibilità offerta dal lavoratore di eseguire prestazioni “a chiamata”. Il lavoratore, inoltre, avrebbe dovuto rendersi disponibile anche per le chiamate effettuate in via d’urgenza, con la previsione espressa di responsabilità da inadempienza contrattuale nel caso in cui, senza sufficiente giustificazione e ripetutamente, non effettuasse la prestazione richiestagli o si rendesse di fatto irreperibile.

La Corte ha ritenuto che, pur non potendosi equiparare al lavoro effettivo la disponibilità a svolgere il servizio a richiesta, al lavoratore dovesse essere riconosciuto un adeguato compenso che tenesse conto di una serie di circostanze importanti quali l’incidenza sulla possibilità di attendere ad altre attività; il tempo di preavviso previsto o di fatto osservato per la richiesta di lavoro “a comando”; l’eventuale quantità di lavoro predeterminata in misura fissa; la convenienza dello stesso lavoratore a concordare di volta in volta le modalità della prestazione.

Per part-time si intende la prestazione svolta con un orario ridottorispetto a quello normale. Il part-time può definirsi orizzontale quando la prestazione lavorativa è distribuita durante tutte le giornate di lavoro, ma con una riduzione dell’orario giornaliero. Per part-time verticale, invece, si intende la prestazione lavorativa distribuita in alcune giornate della settimana, del mese o dell’anno, mentre il part-time misto è la combinazione tra part – time orizzontale e verticale.

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