Parere ARAN sulla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative

Con parere del 28/10/2013 RAL_1548_Orientamenti Applicativi l’ARAN interviene sulla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative effettuata dal Nucleo di Valutazione nominato in anni successivi e sulla possibilità da parte del nominato Nucleo della valutazione per gli anni pregressi:

La disciplina contrattuale in materia di posizioni organizzative, ai fini della sua effettiva applicazione, anche negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, presupponeva e presuppone la necessaria realizzazione da parte dell’ente di alcuni specifici adempimenti indicati direttamente negli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999 (attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs.n.29/1993; ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche ed istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutario; preventiva adozione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi; preventiva determinazione dei criteri per la valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, per poter disporre degli elementi necessari per l’erogazione della retribuzione di risultato; determinazione delle metodologie per la corretta graduazione delle posizioni organizzative e dei valori economici della relativa retribuzione di posizione e di risultato; definizione preventiva delle tutele per il caso di possibile valutazione negativa; preventiva fissazione degli obiettivi e dei risultati da conseguire connessi a ciascun incarico di posizione organizzativa).

In particolare, tra i presupposti per l’applicazione della suddetta disciplina, l’art.9, comma 6, del medesimo CCNL del 31.3.1999 ha posto espressamente l’istituzione e l’attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

La mancanza effettiva di tali organismi (non bastava la semplice previsione ma era necessaria l’effettiva operatività degli stessi) impediva, in partenza, ogni possibilità di attivazione del nuovo istituto.

Non essendo presenti i soggetti a ciò competenti, viene meno la possibilità di ogni valutazione delle attività svolte e dell’effettivo conseguimento dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso e conseguentemente anche ogni possibilità di erogazione della retribuzione di risultato.

Espressamente, l’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta solo a seguito di valutazione annuale positiva espressa e certificata dal soggetto cui, in via esclusiva, tale competenza è attribuita (servizio di controllo interno o nucleo di valutazione) dell’attività svolta ed dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso, nell’ambito dell’incarico affidatogli, come predefiniti nel PEG o degli altri strumenti programmazione adottati dall’ente.

Pertanto, sulla base della disciplina contrattuale, tale particolare compenso non può essere corrisposto nel caso in cui al dipendente non siano stati assegnati, per l’anno di riferimento, specifici obiettivi e risultati da conseguire in relazione all’incarico di posizione organizzativa di cui si tratta; infatti, come evidenziato anche dalla Corte dei Conti, l’assegnazione in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l’erogazione della retribuzione di risultato (sezione giurisdizionale per il Veneto, decisione n.1158/06; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, decisione 239/06/E.L.).

Ugualmente impedisce, in generale ed in ogni caso, l’erogazione della retribuzione di risultato la mancanza di ogni valutazione o una valutazione non positiva, delle attività e dei risultati conseguiti.

Dati i contenuti e la specifica funzione di tale particolare voce retributiva, la scrivente Agenzia ha sempre escluso la possibilità di interventi in sanatoria, nel senso cioè dell’adozione dei presupposti necessari previsti dalla disciplina contrattuale solo in via successiva rispetto al momento del riconoscimento e della erogazione della stessa.

Infatti, non esistono norme contrattuali che prevedano una valutazione ed una erogazione retroattiva della retribuzione di risultato, data la specifica funzione attribuita a questa particolare voce retributiva.

 

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