Parere ARAN sul patrocinio legale delle posizioni organizzative

Con parere del 04/11/2013 RAL_1616_Orientamenti Applicativi l’ARAN interviene sul patrocinio legale ai titolari di posizione organizzativa:

Per ciò che attiene alla disciplina dell’art.43, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, concernente la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, si deve evidenziare che, a suo tempo, essa è stata concordata dalle parti negoziali sulla base dei precisi orientamenti in materia della Corte dei Conti.

Il suddetto art.43 del CCNL del 14/9/2000 prevede che, in generale, gli enti assumono tutte le iniziative per garantire la copertura assicurativa della sola responsabilità civile dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, anche con le modifiche introdotte dall’art.10 del CCNL del 22.1.2004, ivi compreso il patrocinio legale, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Si tratta di un intervento finalizzato a garantire al titolare di posizione organizzativa la copertura degli eventuali danni  derivanti a terzi dall’esercizio delle proprie funzioni.

La chiara formulazione della clausola contrattuale (con l’espresso riferimento alla sola responsabilità civile) consente di affermare che essa si riferisca alla sola ipotesi della responsabilità civile e non comprenda, quindi, anche quella penale.

Conseguentemente, si deve escludere la possibilità di stipulare polizze assicurative volte a coprire anche forme di responsabilità penale, in quanto una tale opzione finirebbe per dilatare la portata applicativa della disciplina contrattuale, al di là delle previsioni dell’art.43 del CCNL del 14.9.2000.

Ogni diverso comportamento, non trovando alcun fondamento giuridico nella disciplina contrattuale, si tradurrebbe in oneri aggiuntivi ed ingiustificati a carico del bilancio dell’ente, e, quindi, potrebbe configurarsi come fonte di possibile responsabilità per danno erariale.

Relativamente al diverso istituto del patrocinio legale, si evidenzia quanto segue:

a)     ai sensi dell’art.28 del CCNL del 14.9.2000: “l’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”;

b)    ai fini dell’applicazione della predetta  disciplina contrattuale, sono richiesti i seguenti presupposti e  condizioni,  che devono necessariamente intervenire in via preventiva:

1-     l’ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso;

2 – l’ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussista conflitto di interessi;

3        – l’ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa “sin dalla apertura del procedimento”;

4        – il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell’ente.

Il rimborso delle spese legali in mancanza di tali adempimenti e condizioni di carattere preventivo, si porrebbe in evidente contrasto con la disciplina contrattuale dell’istituto. La necessaria sussistenza di tali elementi e condizioni è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza amministrativa e contabile (cfr. Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Lombardia n. 1257 dello 8 giugno 2002; Consiglio di Stato, sez.V, n.5986/2006).

Nell’ambito dei diversi requisiti stabiliti dal CCNL, particolare attenzione dovrà essere prestata al profilo della sussistenza o meno di eventuali situazioni di conflitto di interesse, dato che molto spesso vengono in considerazione comportamenti lesivi anche della posizione del datore di lavoro.

L’art.28, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, infine, espressamente esclude che la disciplina del patrocinio legale possa trovare applicazione nei casi in cui si tratti di titolari di posizione organizzativa per i quali sia stata stipulata una polizza assicurativa, ai sensi dell’art.43 del medesimo CCNL.

La norma sembra apprestare un “divieto” di carattere generale (“La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art.43, comma 1.”), che, proprio per la sua ampiezza, non sembra consentire deroghe.

Tuttavia, in proposito, non può non evidenziarsi come non ci sia una piena coincidenza tra le fattispecie considerate in quest’ultima clausola contrattuale (copertura assicurativa per la sola responsabilità civile) e quelle considerate ai fini del patrocinio legale (procedimento di responsabilità civile o penale) dall’art.28 del CCNL del 14.9.2000.

Pertanto, una applicazione rigida e formale della previsione dell’art.28, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 nel caso di procedimento penale a carico di un titolare di posizione organizzativa, assicurato per la responsabilità civile, ai sensi dell’art.43 del medesimo CCNL del 14.9.2000, sembra una palese e irragionevole ingiustizia, inutilmente penalizzante per il personale.

In proposito, invece, si ritiene che debba farsi riferimento innanzitutto alla finalità perseguita dalla clausola contrattuale e cioè evitare l’apprestamento di una doppia tutela, attraverso due distinti istituti, per la medesima fattispecie.

In tale logica, evidentemente, il citato art.28, comma 3, indubbiamente preclude la possibilità di dare applicazione alla disciplina del patrocinio legale con riferimento a un procedimento giudiziale concernente la responsabilità civile di un titolare di posizione organizzativa, già assicurato ai sensi dell’art.43 del CCNL del 14.9.2000 e gode, quindi, della particolare tutela ivi prevista.

Il medesimo art.28, comma 3, non potrà essere invocato, invece, nella diversa fattispecie del titolare di posizione organizzativa, assicurato per la responsabilità civile, ai sensi dell’art.43 del CCNL del 14.9.2000, sottoposto a procedimento penale per escludere il patrocinio legale.

Infatti, in questa ipotesi, non vi è duplicazione di tutela in quanto la copertura assicurativa dell’art.43 non può essere estesa anche ai casi di responsabilità penale e conseguentemente manca quel presupposto che giustifica il “divieto”  dell’art.28, comma 3, del CCNL del 14.9.2000.

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