Pagamento al fornitore e obbligo del DURC positivo. Le indicazioni della Suprema Corte

Approfondimento di V. Giannotti

A seguito di un decreto ingiuntivo il creditore agiva nei confronti dell’amministrazione inadempiente mediante attivazione del giudizio di ottemperanza. Il Tribunale amministrativo di prima istanza aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per tardività del deposito del decreto ingiuntivo, mentre il Consiglio di Stato accoglieva parzialmente il ricorso dell’istante ma riteneva di non poter nominare un commissario “ad acta“, sul rilievo che era incontestata l’affermazione del Comune che il mancato pagamento era dovuto alla mancata produzione del DURC, statuendo l’obbligo da parte del Comune di pagare il fornitore solo al momento della produzione del DURC positivo.
Avverso il diniego opposto dal Consiglio di Stato ricorre il creditore in Cassazione, in considerazione, a suo dire, del superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa in sede di ottemperanza a statuizioni del giudice ordinario che si realizza quando, come nella specie, l’attività interpretativa del titolo posto a base dell’ottemperanza porta il giudice amministrativo a subordinare la sua efficacia ad avvenimenti ed adempimenti non contemplati nel titolo stesso, quale la produzione del DURC, negando la propria giurisdizione esecutiva con sostanziale remissione all’autorità comunale della decisione sulla operatività della statuizione giudiziale.

Le motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 16/02/2017 n. 4092 entra nel merito del problema riguardante una statuizione del giudice ordinario di condanna dell’ente pubblico al pagamento di una somma di denaro, a fronte del mancato pagamento di fatture emesse, su cui si è formato il giudicato. In tale circostanza, al fine di valutare se c’è stato il dedotto superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa nell’avere il giudice dell’ottemperanza subordinato il pagamento della somma ingiunta all’attestazione della regolarità contributiva del creditore e se tale adempimento comporti o meno un’integrazione del giudicato, con riferimento ad un elemento estraneo al giudicato stesso, è necessario un esame della natura e della funzione del DURC secondo la normativa che lo regola.

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