Orientamenti applicativi ARAN – Mobilità e tutela legale per procedimento civile/penale pregresso.

Con parere del 14/10/2014 l’ARAN risponde al seguente quesito:

Può essere riconosciuta la tutela del patrocinio legale, ai sensi dell’art.12, comma 1, del CCNL dell’Area II della dirigenza ad un dirigente, nei confronti del quale è stata attuata la cessione del rapporto di lavoro conseguente all’avvenuta mobilità volontaria dello stesso verso altro ente, in quanto parte in un procedimento civile/penale per fatti risalenti al periodo in cui prestava servizio presso l’ente di originaria appartenenza?

L’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la cessione del rapporto di lavoro, conseguente all’avvenuta mobilità volontaria del dipendente presso altra amministrazione (art.30 del D.Lgs.n.165/2001), determina, automaticamente, il venire meno di ogni posizione di reciproco credito e debito tra le parti scaturente da quel rapporto e, quindi, anche la necessità/obbligo dell’ente di dare ulteriore applicazione alla disciplina contrattuale in materia di patrocinio legale a favore dello stesso dipendente trasferito.

In ogni caso, qualora autonomamente decidesse di garantire ancora al dirigente trasferito il patrocinio legale, allora lo stesso dovrebbe comunque attenersi alle consolidate indicazioni formulate dall’Agenzia, con riferimento all’istituto del patrocinio legale, in precedenti orientamenti, secondo le quali, ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art.12 del CCNL del 12.2.2002 è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

  • l’ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal dirigente interessato sui contenuti del contenzioso;
  • l’ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussista conflitto di interessi;
  • l’ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa “sin dalla apertura del procedimento”;
  • il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell’ente (non importa se lo propone il dipendente; l’essenziale,  per la corretta applicazione del CCNL, è che vi sia il gradimento dell’ente).

Nell’ambito degli altri requisiti, particolare attenzione dovrà essere prestata al profilo della sussistenza o meno di eventuali situazioni di conflitto di interesse, dato che molto spesso vengono in considerazione comportamenti lesivi anche della posizione del datore di lavoro.

Se non sono rispettate tutte le richiamate condizioni, l’art.12 del CCNL del 12.2.2002 non può essere applicato Un rimborso delle spese legali, quindi, in mancanza di tali adempimenti e condizioni di carattere preventivo, si porrebbe in evidente contrasto con la disciplina contrattuale dell’istituto.

Infine, occorre considerare che, nel caso di condanna esecutiva del dirigente, secondo le previsioni di tale clausola contrattuale, l’ente, per l’eventuale recupero di tutti gli oneri sostenuti nel caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi o con dolo o colpa grave, non dispone più della garanzia del prelievo diretto dallo stipendio del dipendente delle somme da ripetere, dato che questi è transitato per mobilità presso un altro ente.

Pertanto, esso potrebbe avvalersi, a tal fine, solo degli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento (come ad esempio, un pignoramento presso terzi).

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