Orientamenti applicativi ARAN – Dirigenti e compensi condono edilizio.

Con parere del 14/10/2014 l’ARAN risponde al seguente quesito:

I compensi connessi ai progetti per condono edilizio, di cui alla legge n.326/2003, possono essere riconosciuti, come incremento  della retribuzione di risultato, anche ai dirigenti?

Attualmente, ai sensi dell’art.20 del CCNL dell’Area II della dirigenza (Regioni-Autonomie Locali),  in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite: art. 92, comma 5, del D.Lgs.n.163 del 12.4.2006 (incentivi per la progettazione); art.37 del CCNL del 23.12.1999 (i compensi professionali per gli avvocati, relativamente agli enti dotati di uffici di avvocatura); art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996; art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446/1997 (recupero evasione ici); art.12, comma 1, lett. b) del D.L.n.437 del 1996, convertito nella legge n.556 del 1996 (spese del giudizio).

In tale elenco, da ritenersi tassativo, non figurano in alcun modo i compensi connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n.326/2003.

© RIPRODUZIONE RISERVATA