Non sanzionabile la mancata relazione di fine mandato del Presidente della Provincia

Approfondimento di V. Giannotti

Le disposizioni del d.lgs.149/2011, in attuazione del federalismo fiscale, hanno introdotto l’obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Tale relazione di fine mandato costituisce, uno strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un’amministrazione all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell’ente. Al fine di stabilire che quanto evidenziato nella relazione di fine mandato corrisponda alla situazione finanziaria reale dell’ente, il legislatore estende con l’assunzione della diretta responsabilità sia il responsabile dei servizi finanziari che i revisori dei conti dell’ente, tanto da prevedere che la sua pubblicazione sia resa obbligatoria nel sito istituzionale web dell’ente. Le informazioni che devono essere contenute nella relazione sono state successivamente elencate dallo stesso legislatore, tanto da formalizzare uno schema di documento standard valido per tutti gli enti, approvato con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il MEF (D.M. 23/04/2013), adottato con l’intesa della Conferenza Stato-città. A fronte dei primi dubbi circa la sottoscrizione della citata relazione, è intervenuta la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.15/2015 precisando che “la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare”. In merito alla necessaria conoscenza da parte dei cittadini, il legislatore si è preoccupato di definire i termini entro i quali la stessa deve essere portata a conoscenza dei cittadini, oltre a prevedere la trasmissione alla Sezione regionale della Corte dei conti.

La disciplina sanzionatoria

Al fine di rendere operativo l’obbligo della sua redazione, il legislatore ha previsto un efficace apparato sanzionatorio, estendibile anche in caso di sua mancata pubblicazione sul sito web dell’ente. In particolare l’ultimo comma dell’art. 4 del D.Lgs n. 149/2011 come sostituito dall’art.1-bis, comma 2, lett. e), D.L. n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213/2012 stabilisce che “In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e , qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente”.

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