Necessità di ulteriori chiarimenti sulla procedura di riequilibrio finanziario degli Enti Locali. Sottoposizione delle problematiche alla Corte dei Conti sezione Autonomie.

di Vincenzo Giannotti

Il D.L.174/12, inserendo l’art.243-bis del D.Lgs.267/00, ha previsto per le ipotesi del c.d. “pre-dissesto” finanziario negli enti locali la possibilità di adottare un piano di riequilibrio pluriennale. In particolare il comma 1 prevede che “i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo”. Il successivo comma 2, del citato art.243-bis, stabilisce che “la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno”. Infine il comma 5 prevede che “il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario”.

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