Mancata rendicontazione e perdita dei contributi comunitari: pesante condanna per dirigente e sindaco

Approfondimento di V. Giannotti

A fronte della revoca di un finanziamento della Comunità Europea, a causa della mancata rendicontazione delle spese sostenute per un finanziamento regionale a valere sui fondi comunitari, la Regione Lazio procedeva alla revoca del finanziamento e alla restituzione delle somme anticipate al Comune. La Procura regionale della Corte dei conti, rinviava a tal fine in giudizio il Sindaco ed il dirigente del Settore Finanziario del Comune, in ragione della mancata regolarizzazione e trasmissione degli atti reiteratamente richiesti per la certificazione della spesa effettivamente sostenuta, evidenziando come il danno erariale fosse pari alle somme totali perse (pari a 552.300,04 euro) e la responsabilità fosse attribuibile ai dirigenti pro tempore del Settore finanziario del Comune, nonché al Sindaco e come tale rinviava i citati convenuti a giudizio per responsabilità contabile. Con sentenza 16/01/2017 n.16 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, confermava il citato danno erariale espungendo esclusivamente il successivo dirigente pro tempore a seguito della consumazione della mancata rendicontazione prima della sua presa di servizio, per le seguenti rilevanti motivazioni.

LE MOTIVAZIONI DEL COLLEGIO CONTABILE

In via preliminare il Collegio contabile esamina, oltre al superamento delle eccezioni in rito (prescrizione, atto di citazione oltre i termini dell’invito a dedurre), la posizione del dirigente dei servizi finanziari succeduto alle funzioni in epoca successiva all’inutile decorso dei termini che ha determinato la perdita del finanziamento comunitario. Rileva, a tal riguardo, il Collegio contabile come per il citato dirigente vi sia stata assoluta assenza del nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno, in quanto dagli atti emerge come, il conferimento dell’incarico dirigenziale, sia avvenuto solo successivamente allo spirare del termine della regolare rendicontazione. D’altra parte, rileva il Collegio contabile, la Procura non poteva attribuire la responsabilità al citato dirigente per omessa rendicontazione dei citati contributi comunitari, se la rendicontazione stessa doveva compiersi sei mesi prima che lo stesso prendesse servizio, per cui il citato dirigente va assolto, appunto, per assenza del nesso causale tra la sua condotta ed il danno.
Situazione diversa, invece, per quanto riguarda il Dirigente finanziario precedente ed il Sindaco del Comune a cui va attribuita in parti uguali l’intera responsabilità della perdita del contributo comunitario quale specifica posta di danno erariale. A loro va attribuita la responsabilità amministrativa, a fronte di una condotta connotata da una assoluta incuria nella gestione del contributo, tanto più grave se si considera che l’Ente poco dopo l’avvenuta revoca del contributo, è stato dichiarato in dissesto.

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