L’errore nel calcolo del disavanzo da riaccertamento straordinario negli enti in riequilibrio finanziario

Approfondimento di V. Giannotti

Tutti gli enti in riequilibrio finanziario, attivato ai sensi dell’art.243-bis TUEL, prima del passaggio ai nuovo principi della contabilità finanziaria potenziata, avevano visto il loro piano approvato dalla Corte dei conti, territorialmente competente, in cui era stato stabilito il ripiano del disavanzo emergente dalla procedura con una possibile sua ripartizione in un arco temporale massimo dei dieci anni così come previsto dalla normativa. A seguito del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, introdotti dal d.lgs.118/2011 e ss.mm.ii., il disavanzo ottenuto in sede di riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento al FCDE avrebbe potuto, invece, essere ripartito in quote costanti per un periodo massimo di 30 anni, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015.
Precisato quanto sopra, un Comune aveva proceduto, al fine di determinare il maggior disavanzo dal riaccertamento straordinario dei residui, secondo le seguenti operazioni contabili:
a) rideterminando il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 nell’importo di €. 230.584.675,54;
b) definendo la quota di maggior disavanzo nell’importo di € 143.338.307,45, ottenuto dalla differenza algebrica tra la voce “Totale parte disponibile”, di cui all’allegato 5/2 al Decreto legislativo n. 118/2011, pari a – €. 230.584.675,54 e la voce “Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014” negativo per €. 87.246.368,09;
c) ha stabilito di ripianare tale disavanzo in 30 rate costanti a partire dall’esercizio finanziario 2015, con una quota annua pari a €. 4.777.943,58.
La Corte dei conti territoriale ha negato l’approvazione del piano così rimodulato, ritenendo illegittima la previsione, contenuta nella delibera consiliare di rimodulazione del piano di riequilibrio, di ripianare, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e Finanze 2 aprile 2015, in trent’anni, anziché nell’originario termine decennale, anche il disavanzo applicato al piano di riequilibrio scaturente dalle gestioni precedenti, sostenendo che il ripiano trentennale sia riferibile solo al disavanzo originato dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui. Ritenendo a tal fine che la norma di cui all’art. 1 comma 714, della legge stabilità 2016, dal punto di vista testuale, mantiene ferma la durata massima decennale del piano ex art. 243 bis c. 5 del Tuel e che l’estensione nel termine trentennale del disavanzo applicato al piano comporterebbe una riduzione del peso finanziario del risanamento che non sarebbe consentita dalla ratio legis.

Continua a leggere l’articolo

Novità editoriale:

Il nuovo controllo di gestione negli enti locali

Il nuovo controllo di 
gestione negli Enti Locali

di Paola Morigi

Il controllo di gestione, che il legislatore nel corso degli anni ha richiamato in più occasioni nelle diverse leggi di bilancio e nelle normative infrannuali tese ad applicare i principi della Spending Review, risulta indispensabile oggi per operare negli enti locali, ove è necessario confrontarsi con i costi e i fabbisogni standard, al fine di valutare i livelli di efficienza e di efficacia dei servizi locali offerti…

SCOPRI DI PIU'

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA