L’errata contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità rende non possibile la verifica dei giudici contabili

Approfondimento di V. Giannotti

Il caso posto all’attenzione dei giudici contabili riguarda la contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità effettuato da un comune, accettato dai revisori dei conti, dove il debito con la Cassa Depositi e Prestiti, per le rate ancora da pagare non sono confluite nel risultato di amministrazione, per essere successivamente sterilizzate dall’accantonamento corrispondente, ma fatte confluire nel conto del patrimonio tra i debiti, mentre annualmente il Comune inserisce nella contabilità finanziaria l’accantonamento del rimborso sia della quota capitale che quella per interessi, non avvalendosi l’ente della possibilità di far confluire a Fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.l. 78/2015. Qui di seguito le conclusioni cui sono pervenuti i giudici contabili sulla base della citata errata contabilizzazione e a seguito di specifica istruttoria.

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