Legittima l’affissione in Comune in caso di irreperibilità assoluta

Con comunicato del 29/08/2016 l’Agenzia delle Entrate rende noto che la differenza tra l’irreperibilità “assoluta” e quella “relativa” del destinatario della notificazione si rinviene nella circostanza che – nel primo caso – non vi sia alcun luogo nel quale viene reperito nell’ambito del comune presso il quale il soggetto pur risulta residente anagraficamente, mentre – nel secondo caso – il destinatario non sia stato rinvenuto dall’ufficiale giudiziario presso il proprio domicilio in quanto temporaneamente assente.

Gli effetti giuridici scaturenti da queste diverse situazioni sono rilevanti in quanto, nel caso di irreperibilità assoluta, si applica l’articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600/1973, pel quale, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Nell’ipotesi di irreperibilità relativa, invece, la notificazione deve essere effettuata nel rispetto delle forme prescritte dall’articolo 140 del codice di rito civile, secondo il quale l’avviso del deposito deve essere affisso sulla porta dell’abitazione, ufficio o azienda, cui deve conseguire la spedizione della relativa raccomandata postale, come già evidenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4654/1997.

La giurisprudenza della suprema Corte è ferma nel ritenere che, quando il notificatore si sia recato presso la casa di abitazione o il luogo in cui il notificatario svolge la propria attività, in caso di mancato rinvenimento in loco di soggetto idoneo a ricevere l’atto, può senz’altro procedersi alla notificazione ex articolo 140 cpc, senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’articolo 139 del codice di rito civile.

In questo senso, si veda, da ultimo, la sentenza di legittimità n. 7971/2014, che giustifica tale assunto “in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive o lavora il notificatario lascia supporre che il destinatario stesso (o persona in grado di informarlo) verranno a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata”.

Invece, si deve applicare la disciplina di cui all’articolo 60, lettera e), del Dpr n. 600/1973, ossia con affissione dell’atto presso l’albo pretorio tenuto presso la Casa comunale dell’avvenuto deposito, soltanto qualora il messo notificatore non abbia reperito il contribuente in quanto risultato trasferito in luogo sconosciuto, come già evidenziato dalla decisione della Cassazione n. 10177/2009.

La questione essenziale attiene, quindi, all’individuazione dell’avvenuto trasferimento dall’indirizzo scaturente dall’anagrafe civile (o fiscale, se derogante alla prima) in un luogo sconosciuto o, più esattamente, alle modalità di asseverazione di tale trasferimento, che sono riservate all’attività dell’ufficiale giudiziario, ma non in base a elementi oggettivi, bensì, soggettivi.

Infatti, il supremo Collegio, nella sentenza n. 5122/2016, conferma il proprio precedente emesso nella sentenza n. 2919/2007, secondo la quale ulteriori ricerche si potrebbero rendere necessarie unicamente nel caso in cui il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito in luogo diverso, mentre nella controversia oggetto della decisione in rassegna, la legittimità dell’affissione presso l’albo pretorio viene giustificata “atteso l’irriducibile contrasto tra la risultanza anagrafica e l’accertamento compiuto in loco dall’Ufficiale giudiziario”.

In tale modo, però, la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario – che, ben devesi rammentare, fa fede fino a querela di falso – sull’irreperibilità assoluta deriva, nella maggior parte dei casi, dalle informazione assunte dai vicini di casa (ove esistenti), le quali non sembrano essere completamente affidabili, con l’effetto che il destinatario che sia assente “ingiustificato” per il vicinato non sarà mai a conoscenza della notifica dell’atto fiscalmente rilevante, se non recandosi, periodicamente, alla Casa comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA