Legge di bilancio 2017 – Impatto delle modifiche per gli enti locali approvate dalla Camera (Parte II)

Approfondimento di V. Giannotti

In questa seconda parte saranno esaminati le rilevanti modifiche, introdotte dagli emendamenti approvati dalla Camera, riguardanti gli enti in riequilibrio finanziario e gli enti che hanno dovuto procedere alla revisione dei residui attivi e passivi a seguito dell’intervento della magistratura contabile. Gli emendamenti approvati riguardano l’art.63 del disegno di legge di bilancio 2017 rubricato “Interventi concernenti gli Enti Locali” qui di seguito descritti.

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO E RIACCERTAMENTO
L’ANCI aveva, in molteplici occasioni, sollecitato il Governo ad intervenire su due grandi macrofattori di criticità degli enti in riequilibrio finanziario, il primo riguardante il riaccertamento straordinario avvenuto nella fase dell’approvazione del piano di riequilibrio ed il secondo concernente la penalizzazione della riduzione della spesa imposta dal piano di riequilibrio per gli enti che avessero fatto ricorso al fondo di rotazione, chiedendone, da un lato l’espunzione di spese in modo non dissimile da quanto operato dal d.l.66/2014 (esclusione spese rifiuti, trasporto locale ecc.), e dall’altro un periodo più ampio di adeguamento. L’emendamento coglie in pieno tali sollecitazioni prevedendo quanto di seguito.

a) Ripartizione disavanzo discendente da riaccertamento straordinario prima del passaggio all’armonizzazione contabile. Al fine di fornire parità di trattamento agli enti locali che avessero dovuto effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi prima del passaggio ai principi della contabilità finanziaria potenziata, ossia che non avevano avuto la possibilità di ripartire il citato disavanzo fino ad un massimo di trent’anni (ma esclusivamente nell’arco decennale massimo del piano di riequilibrio finanziario), l’emendamento approvato interviene in tale direzione consentendo a tutti gli enti locali di riapprovare il piano di riequilibrio con possibilità di ripartire il citato disavanzo nel limite massimo di trent’anni previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015.

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