Le criticità del passaggio ai nuovi principi contabili esaminati in ambito regionale

Approfondimento di V. Giannotti

Mentre le singole Corte dei conti territoriali stanno procedendo alle analisi delle attività svolte da ogni comune, al fine di verificare la corretta effettuazione delle operazioni del passaggio ai nuovi principi contabili, la Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la deliberazione 08/06/2017 n.57 ha proceduto, invece, ad un esame complessivo di un significativo campione di enti, al fine di verificare l’esatta impostazione degli adempimenti prodromici alla messa a regime della riforma, avendo riguardo ai dati finanziari aggregati dai quali si può riscontrare, su un piano complessivo, il grado di conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore. In particolare, l’analisi è stata effettuata sui dati raccolti attraverso il “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui”, modello 5/2, di 218 enti. Con riserva di procedere ad un esame approfondito su specifici atti del procedimento, con riferimento alle motivazioni delle deliberazioni assunte dall’ente in ordine alla cancellazione, mantenimento e reimputazione dei residui, dalla quale si possono trarre, con riferimento al singolo ente, utili elementi per valutare successivamente la correttezza delle determinazioni dallo stesso assunte. Prima di evidenziare le criticità, il Collegio contabile tende a precisare come per l’applicazione del nuovo criterio d’imputazione della c.d. contabilità finanziaria potenziata viene imposta la costituzione di appositi fondi:
a) il Fondo pluriennale vincolato (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118 del 2011), che tende a ridurre la permanenza temporale dei residui e a permettere il collegamento dei residui stessi a crediti e debiti “reali” della pubblica amministrazione;
b) il Fondo crediti di dubbia esigibilità, introdotto dall’art. 46 d.lgs. n. 118 del 2011, da quantificare in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011;
c) il “Fondo vincolato per perdite reiterate negli organismi partecipati”, di cui all’art. 1, comma 550 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) per i necessari accantonamenti destinati a salvaguardare gli equilibri presenti e futuri del bilancio.

Le criticità riscontrate

Evidenzia il Collegio contabile come diversi aspetti critici sono emersi sia in merito alle modalità di reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi di effettiva esigibilità, sia per quanto concerne il volume dei residui interessati dall’operazione che la corretta individuazione dell’esercizio ed in particolare:

  • In occasione del riaccertamento straordinario si è notata la cancellazione di notevoli partite creditorie insussistenti che presumibilmente si sarebbero potute eliminare già all’esito del riaccertamento ordinario relativo all’esercizio 2014;

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