La valorizzazione delle aree in convenzione cedute dal Comune e la destinazione contabile delle somme introitate

Approfondimento di V. Giannotti

I Comuni che avessero a suo tempo approvato i piani di zona, ai sensi della legge n.167/1962, avendo stipulato nelle convenzioni di cessione i vincoli disciplinati dall’art.35 della legge n.865/1971, legge successivamente abrogata dalla legge n.179/92, secondo cui, decorso il termine di venti anni dal rilascio del certificato di abitabilità, vi era l’obbligo di corrispondere a favore del Comune, che a suo tempo ha ceduto l’area, “la somma corrispondente alla differenza del valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione e il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’istituto centrale di statistica”. Il Comune istante chiede se i citati vincoli permangono all’attualità.

Il quadro legislativo di riferimento

In merito ai Piani di Edilizia Economica Popolare (c.d. “PEEP”), va segnalato che la loro previsione è avvenuta con la legge 18 aprile 1962, n.167 (recante “disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare”).

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