La Ragioneria Generale dello Stato interviene sui tagli lineari ai dirigenti e alle PO e sulla destinazione al fondo dei risparmi dei costi della politica

Con risposta contenuta nella nota prot. 54138 del 24/06/2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze risponde a due quesiti posti da un comune:

  1. Il primo quesito riguarda la riduzione dell’indennità di carica del Sindaco e degli Assessori comunali e se la stessa possa essere destinata, per la quota parte del 50% a finanziare con risorse integrative il salario accessorio del personale dipendente. La risposta della RGS è confermativa in quanto la stessa risulta coerente con le disposizioni di cui all’art.16, comma 4, del D.L.98/2011 (c.d. piani di razionalizzazione), purché siano rispettate formalmente le disposizioni legislative, ossia: a) la programmazione deve avvenire  entro il 31.03 di ciascun anno e deve trattarsi di risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa; b) il risparmio deve essere consuntivato e certificato dall’organo di revisione contabile; c) iscrizione di tale quota nell’anno successivo a quello in cui i risparmi sono stati certificati nel fondo delle risorse decentrate, quale risorse variabile non consolidata, da distribuire per fasce di merito secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.150/09;
  2. Il secondo quesito riguarda la possibilità di tagli lineari alle retribuzioni di posizioni del personale dirigenziale o titolare di posizione organizzativa, al fine di conseguire un risparmio di spesa corrente. La RGS, dopo aver evidenziato che sia i dirigenti che le posizioni organizzative sono graduate secondo le disposizioni delle rispettive aree contrattuali, sulla base di parametri connessi alla struttura, alla complessità organizzativa e alle responsabilità gestionali, interne ed esterne, stabilisce quanto di seguito:
    1. La graduazione delle funzioni rientra nelle prerogative dell’amministrazione, fatta salva la sola informativa sindacale;
    2. Sono a seguito della graduazione delle posizioni è possibile individuare i valori attribuibili alle singole posizioni, compresi tra un minimo e un massimo previsto dal contratto;
    3. La possibilità di destinare eventuali risparmi alle spese correnti non è conforme al dettato contrattuale che prevede l’integrale utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione, ossia in altri termini gli eventuali risparmi ottenuti dal minor valore delle posizioni organizzative vanno lasciate nel fondo per la retribuzione di risultato e non per eventuali economie da utilizzare.

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