La problematica degli incentivi tecnici anche nell’ipotesi di contratto delle funzioni locali

Approfondimento di V. Giannotti

Significativo è l’inserimento, all’interno dell’ipotesi di contratto sottoscritto dalla parte datoriale (ARAN) e le parti sindacali in data 21/02/2018, della problematica relativa alla remunerazione degli incentivi delle funzioni tecniche, tanto che anche la parte pubblica (ARAN) condividendo la modifiche apportate dal legislatore con la legge di bilancio 2018, si augura che tali risorse restino escluse dai vincoli delle risorse decentrate.

Infatti, alla lett. h) dell’art.18 della preintesa è espressamente previsto, anche per i titolari di posizione organizzativa, di poter remunerare in aggiunta all’onnicomprensività della retribuzione di posizione e di risultato, anche i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: “gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del D.Lgs. n.50 del 2016”.

La possibilità di tenere tali risorse al di fuori dei limiti del salario accessorio è contenuta nella dichiarazione congiunta n.1 secondo la quale:
Con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d. lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, le parti si danno reciprocamente atto che il problema della riconduzione delle risorse per la corresponsione di detti incentivi al limite di crescita dei Fondi di cui al predetto comma 2, è stato oggetto di una recente modifica legislativa (art. 1, comma 526 della legge n. 205/2017 – Legge di bilancio per il 2018) e di alcune pronunce di sezioni regionali della Corte dei Conti. Sulla base di quanto è possibile desumere dall’evoluzione normativa in materia e dalle più recenti interpretazioni della magistratura contabile, le parti auspicano il consolidamento dell’interpretazione in base alla quale le suddette risorse devono ritenersi escluse dal limite di legge, tenuto conto che la novella normativa apportata dal comma 526 della legge di bilancio 2018 è finalizzata a considerare unitariamente la spesa complessiva destinata alla realizzazione di lavori, servizi o forniture, includendovi anche le risorse finanziarie per incentivi tecnici e che, conseguentemente, tali incentivi non rientrano nei capitoli della spesa del personale, ma sono ricompresi nel costo complessivo dell’opera”.

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