La gestione del contenzioso del Codice della Strada e gli accantonamenti obbligatori nel bilancio di previsione 2017/2019

Approfondimento di C. Malavasi

Secondo il principio di revisione internazionale ISA Italia n. 500 l’attendibilità degli elementi probativi che il revisore acquisisce durante lo svolgimento del lavoro è influenzata dalla natura e dalla fonte di provenienza degli stessi e dipende dalle circostanze in cui sono acquisiti.
In tale ambito viene precisato che gli elementi probativi:
– sono più attendibili quando sono acquisiti da fonti indipendenti esterne;
– acquisiti direttamente dal revisore sono più attendibili di quelli acquisiti indirettamente o per deduzione;
– sono più attendibili ove esistano in forma documentale, sia essa cartacea, elettronica o in altro formato.
Pertanto, gli elementi probativi acquisiti nella forma di conferme esterne dai soggetti circolarizzati possono essere più attendibili di quelli generati internamente.
Tale attività è normalmente avviata negli ultimi mesi dell’anno e consiste nella richiesta di conferme e informazioni a determinati soggetti circa operazioni, saldi e altri tipi di rapporti rilevanti intrattenuti con il soggetto oggetto di revisione.
Con l’entrata in vigore del d.lgs 118/2011 s.m.i. tali principi “privatistici” sono stati introdotti nei principi contabili degli Enti Locali.
La prima considerazione da fare è pertanto la seguente: i Comandanti avrebbero dovuto, in sede di riaccertamento straordinario, accantonare le passività potenziali connesse alle cause aperte sia presso i Giudici di Pace che presso i Tribunali e la Cassazione nonché presso le Prefetture in relazione alle violazioni al Cds impugnate dai trasgressori.
Recentemente la Corte dei Conti Puglia ha richiamato i Comuni sottoposti a controllo sui conti consuntivi evidenziando l’obbligo da parte degli stessi di inserire opportuni accantonamenti per le passività potenziali, precisando come tali accantonamenti siano obbligatori con relativo rafforzamento dell’obbligo enunciato dai nuovi principi contabili.

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