La conferenza delle regioni sul contratto elettronico. Chiesto il differimento del termine.

La conferenza delle Regioni in data 13/06/2013 è intervenuta sulle problematiche interpretative della stipula del contratto pubblico di appalto in modalità elettronica a seguito del D.L.179/2012 così come convertito in Legge 221/2012.

In particolare, sostiene la conferenza, il decreto-legge n. 179/2012, all’art. 6 comma 3, ha riformulato il comma 13 dell’art. 11, decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, prevedendo che: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.

La nuova disposizione ha posto molti problemi operativi con particolare riguardo alla modalità di redazione, conservazione e registrazione dell’atto, nonché un aggravio di costi, specie con riferimento agli aspetti di archiviazione e conservazione dei contratti informatizzati, visto che ogni singola amministrazione dovrà usufruire di sistemi informativi autonomi che assicurino in maniera conforme tale nuova esigenza.

La Conferenza Unificata ha convocato, a tal fine, un Tavolo tecnico già in data 9 maggio u.s. e, in tale sede, si è deciso di lavorare per arrivare a un’Intesa tra Governo, Regioni e ANCI sulle modalità applicative di tali nuove disposizioni, al fine di evitare ulteriori disagi alle amministrazioni locali. In considerazione dei tempi previsti la conferenza chiede al Governo il differimento del termine mediante l’inserimento del seguente emendamento:

 All’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, il comma 4 è così sostituito: “4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2014 per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione in forma pubblico amministrativa a cura dell’ufficiale rogante e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione mediante scrittura privata. Sono validi i contratti stipulati nelle forme previste dalla previgente normativa anche in modalità diversa da quella elettronica”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA