La competenza alla variazione dei residui presunti in assenza di regolamentazione dell’ente

Approfondimento di V. Giannotti

Il problema che si pone riguarda la possibile variazione dei residui presunti, in quanto essendo gli stessi inscritti in bilancio prima dell’approvazione del rendiconto di gestione, potrebbero subire variazioni (in aumento o in diminuzione). Il Testo Unico degli Enti Locali non precisa l’organo competente abilitato ed effettuare l’eventuale variazione dei residui presunti, in questo caso la sede naturale della disciplina dovrebbe essere il regolamento di contabilità, in assenza di tale regolamentazione la Commissione ARCONET, nella recente riunione del 22/02/2017, ha fornito una possibile soluzione.

La variazione dei residui presunti

Evidenzia la Commissione come la redazione del bilancio di previsione precede l’approvazione del rendiconto di gestione, tuttavia, in sede di redazione del bilancio preventivo le amministrazioni indicano i residui presunti alla data del 31/12 nella necessità di fornire una visione finanziaria complessiva dell’ente. Risulta evidente come l’importo dei residui non sia di competenza del Consiglio Comunale, in quanto mero effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti. Inoltre, sia il TUEL che il d.lgs.118/2011 si sono limitati a disciplinare la variazione dei residui derivante dall’approvazione del rendiconto, consistente nella “sostituzione” dei residui presunti con quelli definitivi, che determina la necessità di adeguare le previsioni di bilancio ai risultati del rendiconto, ma nulla hanno disposto in merito alla fase transitoria, ossia dalla data di approvazione del bilancio fino alla data dell’approvazione del rendiconto di gestione.

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