Il valore dei terreni è scorporato dai fabbricati strumentali nei bilanci delle aziende pubbliche e private

Approfondimento di R. Simonazzi

L’articolo 2, comma 18 del D.L. n. 262 collegato alla Manovra Finanziaria per il 2007 riassume e sostituisce la normativa evidenziata nell’articolo 36 comma 6 e 7 della Legge n.248/2006.
Infatti il comma 7 ed 8 della Legge n.248 del 4.8.2006 entrata in vigore il 12.08.2006 che hanno definito la nuova modalità del calcolo relativo agli ammortamenti dei fabbricati strumentali delle aziende pubbliche e private aventi incorporato il valore dei terreni,  sono stati inseriti senza sostanziali modifiche nell’articolo 2 comma 18 del D.L. n.262.
Adesso vediamo le novità che hanno innovato le norme contenute nel comma 18 che richiama come detto sopra i comma 6 ed 8:

il comma 7 stabilisce che : “ Nel caso di fabbricati strumentali e di conseguenza per  calcolare il valore delle quote di ammortamento deducibili,  il costo di questi fabbricati deve essere calcolato al netto del costo delle aree occupate e delle relative pertinenze“.
Questo  costo deve essere quantificato in base a perizia di stima e comunque non inferiore al 20% oppure al 30% nel caso dei fabbricati industriali, del costo complessivo.
Il comma 8 invece espone che questa disposizione si applica con decorrenza dal periodo d’imposta in corso, cioè dal 2006, anche per i fabbricati costruiti o acquistati in epoca precedente.
Con l’art. 2, comma 18, del maxi emendamento al D.L. n.262/2006 approvato dalla Camera ed ora anche dal Senato,  non esiste più l’obbligo della perizia per stabilire il valore del terreno, pertanto viene reso indeducibile il costo dei terreni che hanno incorporato un fabbricato strumentale e dei terreni che costituiscono pertinenze di questi fabbricati.

Dobbiamo adesso evidenziare che il documento OIC N. 16 è in corso di revisione a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015  e prevede che il valore del terreno deve essere scorporato dal valore del fabbricato anche in previsione di futuri oneri da sostenere per il ripristino.
La problematica dell’ammortamento del valore dei terreni non si pone laddove il costo sostenuto per questi sia iscritto in modo autonomo.
Vedi anche il documento IAS 19 paragrafi 58 e 59.

Il calcolo

Occorre calcolare adesso il valore delle quote di ammortamento che sono deducibili e con decorrenza dall’anno 2006 in poi  e pertanto dovremo stabilire il valore del terreno che non sarà più ammortizzabile.

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