Il servizio di trasporto scolastico non rientra tra i servizi a domanda individuale

Approfondimento di V. Giannotti

Tra i vari servizi pubblici a domanda individuale il Sindaco di un comune chiede se sia possibile che il servizio del trasporto scolastico possa essere gratuito per l’utenza.
Il primo problema che si pone riguarda in primis se il citato servizio di trasporto scolastico rientri o meno all’interno della categoria dei servizi a domanda individuale. La normativa di riferimento sui servizi a domanda individuale è rintracciabile nel decreto interministeriale 31 dicembre 1983 che ha individuato “esattamente” la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale. Tale decreto, oltre ad individuare un elenco completo di servizi, contiene una indicazione di chiusura a mente della quale, sono da considerarsi servizi a domanda individuale «tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale».

Pertanto, nell’elenco del citato decreto ministeriale sono esplicitamente previsti i servizi di asilo nido e corsi extrascolastici che non siano previsti come obbligatori dalla legge, mentre il trasporto scolastico non rientra in modo espresso nell’elenco stilato nel citato decreto. I servizi a domanda individuale, in ogni caso, non costituiscono un “obbligo istituzionale”, pertanto, il contratto con l’utenza deve caratterizzarsi per la bilateralità del sacrifico economico: a fronte di una prestazione resa o ricevuta, il contratto, secondo una nota bipartizione, può essere finanziariamente “attivo” o “passivo” e deve quindi inserirsi in una logica commutativa. In tale quadro di riferimento non sarebbe possibile avere contratti liberali o a titolo gratuito sganciati da qualsiasi logica commutativa e che non rispondano, patrimonialmente, ad un interesse pubblico, se non nei casi previsti dalla legge. Inoltre, per tali servizi pubblici il D.L. n. 55/1983, conv. dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, all’art. 6 stabilisce che: «1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale […] che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate. 2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni».

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