Il ripiano del disavanzo di cassa a fine esercizio. Gli indirizzi ARCONET – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Il problema sollevato da un Comune, ma valido per la generalità degli enti locali, riguarda il caso in cui al 31/12 dell’anno l’ente non sia riuscito a rimborsare al tesoriere l’anticipazione ricevuta. La domanda, allora, posta dall’ente locale riguarda la possibilità di adottare e/o inserire misure eccezionali per il “ripiano del disavanzo di cassa”, non dissimili da quelle introdotte dal legislatore riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, ovvero che prevedano una quota annuale del rimborso dell’anticipazione in qualche forma legata alla rata di ripiano annuale del disavanzo o, in subordine, riferita all’entità del FCDE di competenza, per loro natura destinate a non essere oggetto di impegno di spesa e tantomeno di movimenti di cassa.

LA RISPOSTA DI ARCONET
Preso atto, secondo i tecnici della Commissione, che un ente locale può trovarsi, per una serie di motivazioni eccezionali in forte squilibrio di cassa,  tale che al 31/12 dell’anno di riferimento si presenti con un disequilibrio di cassa negativo e consistente, tenendo presente che invece, da un punto di vista contabile, il fondo di cassa sarebbe nullo (in quanto il totale delle riscossioni rispetto al totale dei pagamenti comporta obbligatoriamente un saldo pari a zero al 31/12). In questo caso, quindi, da un punto di vista contabile le anticipazioni non restituite al tesoriere al 31/12 si trasformano in un residuo passivo pari esattamente al rimborso delle somme dovute. Gli incassi avuti nell’anno successivo saranno, pertanto, obbligatoriamente destinati in primis al rimborso del debito da anticipazione non restituita al 31/12.

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