Il Commento – La prospettiva del pareggio di bilancio per gli enti locali a partire dall’anno 2017. Analisi preliminare

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 9/5/2016)

A fronte dell’interpretazione fornita dalla Commissione della Camera dei deputati, la quale ha avuto modo di affermare che l’applicazione delle disposizioni in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, nonché di concorso degli stessi alla sostenibilità del debito pubblico, contenute nella legge n. 243 del 2012, dovrebbero riguardare i bilanci approvati nel 2016 per l’anno successivo, ovvero il termine di applicazione andrebbe dunque interpretato nel senso di riferire la nuova normativa alla sessione di bilancio 2017, ciò che ha indotto il legislatore, con la legge di stabilità 2016, ad introdurre una disciplina transitoria. Tuttavia, al fine di poter modificare le indicazioni fornite per gli enti territoriali, in considerazione della legge rinforzata, il Consiglio dei Ministri, in data 25 marzo2016, approvava un disegno di legge di modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione in materia di bilanci delle Regioni e degli enti locali. Tali modifiche, permettono ora di avere il tempo necessario per poter essere approvata quale legge tramite la maggioranza qualificata del Parlamento. L’obiettivo delle modifiche dovrebbe condurre, limitatamente agli enti territoriali, ad una verifica dei saldi di finanza pubblica, in modo non dissimile da quanto già anticipato con la legge di stabilità 2016. Interessante è allora capire come il CDM si sia mosso in funzione di una modifica con il citato disegno di legge ora all’esame del Senato con il numero A.S. 2344 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”. Va precisato come, a fronte dell’intervento della legge di stabilità sui vincoli di finanza pubblica, il IV decreto correttivo del d.lgs. n. 118/2011, abbia inserito un prospetto obbligatorio che gli enti locali dovranno approvare entro 60 giorni dalla sua data di approvazione di Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 21 aprile 2016. Su tale DDL si è di recente espresso il Servizio di Bilancio del Senato, qui di seguito analizzato nei punti essenziali.

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Bari, 19 maggio 2016

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