Il Commento – La nullità della proroga dei contratti a tempo determinato, i resti assunzionali e lo scorrimento delle graduatorie

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 17/5/2016)

La ricollocazione del personale in esubero attrae come nullità anche eventuali proroghe di contratti a tempo determinato che dovessero cumulativamente superare i dodici mesi, in quanto considerati dai magistrati contabili, elusivi delle disposizioni legislative vigenti. In particolare, l’art. 34, comma 6, del d.lgs.165/2001, prevede attualmente che “Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco (…)”. In altri termini, non è consentito alle amministrazioni pubbliche utilizzare artificiose proroghe contrattuali o fittizie frammentazioni del periodo di lavoro del personale a tempo determinato con lo scopo di ricondurre la prestazione lavorativa in spezzoni temporali che, singolarmente considerati, risultino inferiori ai dodici mesi, ma che sommati superano invece detto periodo, con evidente elusione del dettato normativo che imporrebbe il ricorso alla procedura di reclutamento del personale dagli appositi elenchi del personale in esubero. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, nella deliberazione 16/05/2016 n. 54. Oltre ai contratti a tempo determinato la citata deliberazione affronta altre questioni come: a) il corretto utilizzo dei resti assunzionali; b) la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie rispetto alla mobilità.

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