I contenuti e gli allegati del bilancio preventivo

COME FARE: modelli operativi

Sia negli ordinamenti finanziari precedenti, di cui al D.P.R. 421/1979 e al D. Lgs. 77/1995, sia nell’ordinamento finanziario-contabile attuale, di cui al D. Lgs. 118/2011, la gestione dell’ente locale si esplica attraverso l’approvazione di un bilancio finanziario preventivo che contiene, nella parte numerica, gli aspetti finanziari dei fatti di gestione previsti nel periodo cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio preventivo è obbligatorio e deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente (salvo proroghe) da parte del consiglio dell’ente, ai sensi dell’art. 151 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 18 del D. Lgs. 118/2011.

Il bilancio assume una importanza fondamentale nella vita amministrativa dell’ente locale sotto due profili diversi, ma allo stesso tempo integrati tra loro:
1) da un lato, il bilancio assume una rilevanza politico – amministrativa in quanto racchiude i programmi e gli indirizzi di gestione che l’Amministrazione intende attuare nell’arco di tempo considerato;
2) dall’altro, è vincolante poiché si pone come uno strumento giuridico necessario per l’effettuazione delle spese e il reperimento delle entrate, ivi indicate.

Anche per gli enti locali vige, infatti, il principio generale secondo il quale lo stanziamento di spesa in un determinato capitolo costituisce lo strumento giuridico necessario per l’erogazione della spesa stessa, mentre lo stanziamento di entrata funge da autorizzazione per il reperimento delle relative entrate.
In tale senso, il bilancio preventivo è definito “autorizzatorio” o “autorizzativo”  poiché, in via generale, gli stanziamenti di spesa costituiscono limite all’assunzione di impegni, mentre gli stanziamenti di entrata autorizzano il reperimento delle relative risorse finanziarie.

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