Gli adempimenti per il rispetto del saldo di finanza pubblica (Parte II)

COME FARE: modelli operativi

Continuo dell’articolo del 24 gennaio 2018 di M. Bellesia Gli adempimenti per il rispetto del saldo di finanza pubblica: regole, calcoli, prospetti, spazi finanziari, monitoraggio, certificazioni e scadenze (Parte I) 

Le sanzioni in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica sono sempre state molto pesanti, anche se più di qualche volta sono state introdotte sanatorie.
Vi sono delle sanzioni generali che scattano dall’anno successivo e altre sanzioni specifiche.

8.1 SANZIONI GENERALI – ART. 1, C. 475, L. 232/16

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all’art. 1, comma 466, della L. 232/16:
“a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l’anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell’entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

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