Esecuzione forzata per il recupero di somme destinate ai servizi locali indispensabili

Enti locali – ordinamento finanziario e contabile – art. 159 t.u.e.l. – esecuzione forzata – individuazione di crediti da liquidare con modalità straordinarie e con un percorso preferenziale rispetto ai altri crediti vantati nei confronti dell’amministrazione locale – delibera di giunta municipale – illegittimità – fattispecie

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 13 novembre 2013, n. 5077

È illegittimo il provvedimento del comune con il quale viene deliberato di includere tra i servizi locali indispensabili, e quindi sottratti anche alle procedure civilistiche dell’espropriazione forzata – anche i crediti derivanti da lavori “per i quali sia già intervenuto l’introito nelle casse comunali dei finanziamenti concessi da soggetti terzi” (come, ad esempio, Cassa dd.pp., Stato, Regione) e che sono “volti alla sicurezza della salute dei cittadini intesa come tutela della incolumità e igiene pubblica nonché gli interventi tesi a preservare il patrimonio storico artistico della città”, per un importo superiore a 14 milioni di euro. Al fine di individuare concretamente i singoli crediti da soddisfare “in via prioritaria” la delibera recepisce un elenco predisposto da ciascuna Struttura amministrativa in cui è riportato il tipo di lavoro, l’impresa creditrice, l’importo dovuto e la fonte di finanziamento. In tal modo i servizi locali indispensabili, così come individuati e classificati nella citata deliberazione, attraverso categorie generali, determinano una significativa saturazione delle disponibilità finanziarie tale da precludere ogni possibilità di sollecito adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte. Al riguardo va rilevato che la classificazione delle voci sottratte all’esecuzione forzata contenuta nell’art. 159 del t.u.e.l., che include per quel che interessa in questa sede i servizi locali indispensabili, deve ritenersi comunque eccezionale in quanto norma di carattere derogatorio rispetto alla regola generale di cui all’art. 2740 c.c.: occorre determinare l’esatto contenuto e i limiti della nozione di servizi locali indispensabili, atteso che se tale determinazione fosse riservata all’esclusiva disponibilità e discrezionalità dell’Ente locale, la disposizione in esame diventerebbe comodo escamotage per sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni assunte. In questa prospettiva è ben vero che il rispetto del criterio cronologico rappresenta un vincolo invalicabile solo nei confronti dei crediti ordinari, tuttavia anche la protezione “qualificata” delle somme vincolate ex art. 159 non opera in via automatica (cfr. TAR Napoli, sez. IV, 9.11.2012 n. 4552 e TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 103 del 2009), ma nel rispetto delle ulteriori modalità introdotte additivamente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 211 del 2003 (cioè l’emissione di mandati di pagamento per le finalità definite seguendo l’ordine cronologico, o attraverso le deliberazioni d’impegno dell’ente stesso). L’operatività di tale vincolo (e la conseguente declaratoria di nullità od inefficacia delle procedure esecutive) risulta, allora, la regola generale, rispetto alla quale ogni previsione preferenziale, in quanto suscettibile di alterare la par condicio creditorum, postula un robusto apparato motivazionale. In altri termini, sia pure all’interno delle due categorie di crediti delineate dal legislatore (quelli ordinari, da un lato, e quelli a protezione qualificata, dall’altro), deve comunque essere rispettato il principio di uguaglianza della ragioni creditorie, affermato dalla Corte costituzionale in relazione ai primi, ma con considerazioni evidentemente esportabili, quanto meno in linea di principio, anche al di fuori di tale categoria. Può dubitarsi della assoluta cogenza del rispetto dell’ordine cronologico in relazione alla categoria dei crediti preferenziali (intendendosi con tale termine quelli individuati ai sensi del citato articolo 159), ma non è seriamente dubitabile che ogni alterazione di questo criterio naturale sia sottoposto a stretto scrutinio di legittimità sotto il profilo della congruità motivazionale e della ragionevolezza della selezione dei crediti. Nel caso di specie da un lato il criterio selettivo si palesa del tutto generico (tutela della sicurezza e preservazione del patrimonio storico artistico) e dall’altro la concreta applicazione dello stesso appare apodittica e sfornita di adeguata evidenziazione delle ragioni alla base della inclusione del singolo credito nella lista contenuta negli allegati e delle ragioni ostative all’inclusione nella stessa degli altri crediti. Il combinato operare di tale complessiva operazione sconta un chiaro deficit motivazionale, poiché vi sono crediti parimenti finanziati da soggetti esterni ed in qualche modo riconducibili alla tutela della sicurezza ovvero alla preservazione del patrimonio storico-artistico incomprensibilmente estromessi dagli elenchi forniti dai singoli dipartimenti dell’amministrazione locale. In questa cornice programmatica l’inclusione di ciascun credito può apparire frutto di una scelta singolare e ai limiti dell’arbitrario, in una materia in cui la predeterminazione rigorosa dei criteri selettivi risponde alla ineludibile esigenza di evitare una intollerabile compressione del diritto del creditore di agire in giudizio a difesa dei propri diritti. In definitiva la delibera gravata deve essere ritenuta lesiva del diritto di difesa dei creditori procedenti, i quali, di fronte alla priorità assegnata agli altri (simili) crediti, fondata su un atto amministrativo aventi natura previsionale e programmatica e come tale di contenuto generico, completata da un mera elencazione descrittiva delle pretese creditoria privilegiate, non sono in grado di far valere le proprie ragioni mediante la verifica dell’effettiva destinazione delle somme in contestazione all’erogazione in concreto dei servizi essenziali.

Fonte: La gazzetta degli enti locali

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