Federalismo demaniale – Comunicato agenzia del demanio

L’art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ordinario n. 63) ha introdotto procedure semplificate per il trasferimento agli Enti territoriali di immobili, in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (c.d. Federalismo demaniale).

Dal 1° settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013 i Comuni, le Province,  le Città metropolitane e le Regioni possono presentare richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato. Non possono essere trasferiti i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle in materia di razionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa; i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l’uso per le medesime finalità; i beni per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione ai sensi dell’art. 33 D.L. 98/2011.

I beni appartenenti al demanio storico – artistico possono essere invece trasferiti con le procedure di cui all’art. 5 comma 5 del d.lgs 85/2010.
La nuova procedura introduce un meccanismo semplice e diretto di interlocuzione tra enti territoriali ed Agenzia del Demanio, che valorizza la verifica delle effettive esigenze ovvero delle opportunità di utilizzo degli immobili.

La richiesta di attribuzione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente, dovrà riportare l’identificazione del bene, una specifica sulle finalità di utilizzo e l’indicazione di eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.

 

L’Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta, ne comunica l’esito all’Ente interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

 

Le attività tecnico/amministrative, compresa l’eventuale regolarizzazione catastale da effettuare a cura e spese dell’Ente, propedeutiche al provvedimento di trasferimento della proprietà dell’immobile in esame, potranno essere svolte secondo la seguente tempistica di natura ordinatoria:

– entro trenta 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento, l’Ente potrà prendere contatti con la Direzione Regionale dell’Agenzia del   demanio, al fine di avviare il procedimento di trasferimento;

 

– entro centoventi 120 giorni dalla data del suddetto contatto, l’Ente potrà visionare la documentazione agli atti ed effettuare l’eventuale sopralluogo, concordandone modalità e tempi con la competente Direzione Regionale, nonché dovrà confermare la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso trasmettendo, qualora non già fatto, apposita delibera consiliare alla Direzione Regionale;

 

– entro novanta 90 giorni dalla conferma della richiesta di attribuzione l’Agenzia del demanio formalizzerà il trasferimento in proprietà dell’immobile richiesto con apposito provvedimento.

 

La procedura prevede, inoltre, un eventuale riesame del provvedimento e, laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle Amministrazioni dello Stato, la verifica della effettiva sussistenza delle esigenze istituzionali all’utilizzo dell’immobile.

Qualora per il medesimo immobile pervengano richiesta di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori che ne facciano richiesta.

 

Gli Enti territoriali sono impegnati ad attuare effettivamente quanto rappresentato con l’istanza di acquisizione. Trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all’esito di apposito monitoraggio effettuato dall’Agenzia del Demanio l’Ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

 

Le risorse nette derivanti a ciascun Ente territoriale dall’eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi della presente procedura ovvero dall’eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti sono destinate prioritariamente alla riduzione del debito dell’Ente. Quota parte di tali risorse sono trasferite allo Stato e destinate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

 

L’Agenzia del Demanio ha predisposto, sul proprio portale, un applicativo destinato agli Enti territoriali per la compilazione informatizzata e per la ricezione delle richieste di trasferimento.

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite la seguente casella di posta elettronica: dg.federalismodemaniale@agenziademanio.it

  1. Articolo 56 Bis
  2. Fac simile domanda di attribuzione
  3. Fac simile risposta dell’Agenzia
  4. Schema di attuazione del Federalismo demaniale
  5. Vai all’applicativo

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