Erogazioni contributi regionali con vincolo di restituzione. Le problematiche relative al pareggio di bilancio – Il Commento V. Giannotti

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 22/6/2016)

In considerazione delle limitazioni previste per le regole del paraggio di bilancio disposte dalla legge di stabilità 2016, ossia del raggiungimento di un saldo non negativo delle entrate e spese finali, si pone un problema sulla corretta rappresentazione contabile di eventuali contributi erogati da enti pubblici senza interessi (c.d. fondi rotativi) che prevedano la restituzione con quote annuali da parte degli enti beneficiari. Secondo la soluzione avanzata dalle Regioni, sarebbe possibile prevedere le seguenti scritture contabili:

  • Ente erogante Regione. Contabilizzazione della spesa al titolo III (Incremento attività finanziarie) come “Concessione crediti a breve termine” (U.3.02.00.00.000) e l’entrata relativa al rimborso al titolo V (Riduzione attività finanziarie) come “Riscossione crediti a breve termine” (E.5.02.00.00.000);
  • Ente beneficiario. In modo speculare l’ente beneficiario contabilizza l’entrata al titolo V (Riduzione attività finanziarie) come “Riscossione crediti a breve termine” (E.5.02.00.00.000) e la spesa a titolo IV (Rimborso prestiti) come “Rimborso Finanziamenti a breve termine” (U.4.02.01.00.000).

La risposta al quesito è stata data da ARCONET nel modo qui di seguito specificato.

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