Differimento termini nel d.l.50/2017 per approvazione del consuntivo 2016 e della contabilità economico-patrimoniale

Approfondimento di V. Giannotti

Negli ultimi emendamenti approvati dalla Commissione bilancio, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, appaiono alcune innovative modifiche per gli enti locali che sono in affanno nell’approvare il proprio rendiconto di gestione 2016, oltre alla richiesta di differimento per la contabilità economico-finanziaria, qui di seguito esaminate unitamente ad altri emendamenti di interesse degli enti locali.

L’approvazione del rendiconto di gestione 2016

E’ stato approvato dalla Commissione bilancio il seguente emendamento “Per l’anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall’articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni”. L’emendamento sterilizza le comunicazioni delle Prefetture che hanno dato 20 giorni ai Consigli Comunali per l’approvazione del rendiconto di gestione 2016, più o meno comunicati agli enti locali all’inizio della seconda settimana del mese corrente (8 o 9 di maggio), con il rischio che a fronte della scadenza dei 20 giorni inizino le procedure per lo scioglimento dei Consigli comunali. Con norma innovativa non si interviene sul differimento dei termini per l’approvazione dei rendiconti, che avrebbero dovuto essere approvati dai Consigli comunali entro il termine del 30/04/2017, ma esclusivamente sul termine della diffida al fine di evitare che la scadenza dei 20 giorni possa portare allo scioglimento della massima assise comunale.

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