Debiti fuori bilancio e procedura di negoziazione assistita – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Le disposizioni previste dal d.l. 132/2014Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, all’art. 2 rubricato “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati”, ha previsto quanto segue:

  • La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati é un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo;
  • E’ fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.

Precisa, inoltre, la normativa come l’oggetto della controversia non deve riguardare diritti indisponibili o vertenze in materia di lavoro, deve essere redatta in forma scritta e la durata della procedura non deve essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi (con possibilità di proroga di soli trenta giorni con accordo tra le parti).
Precisati i citati riferimenti legislativi, un Comune chiede ai giudici contabili se l’accordo raggiunto tramite tale strumento di deflazione del contenzioso, rientri o meno, in mancanza delle relative coperture finanziarie iniziali, tra i debiti fuori bilancio, tenuto conto come il citato accordo determina l’insorgere di un titolo esecutivo nei confronti dell’Ente.
La risposta al quesito è contenuta nella deliberazione n. 164/2016, della Corte dei conti.

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