Controllo dei conti consuntivi: alcune rilevazioni di errori, da parte dei magistrati contabili

Approfondimento di V. Giannotti

I magistrati contabili nell’esame dei conti consuntivi di alcuni enti locali evidenziano alcune situazioni di criticità, oltre a quelle dovute al passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, trattasi in altri termini della definizione di principi da sempre validi che non possono essere legati al solo difficile momento del passaggio avuto nella corretta applicazione dei principi della competenza finanziaria potenziata come definita dal d.lgs.118/2011 e ss.mm.ii. In particolare, per quel che qui rileva, i punti evidenziati riguardano la gestione degli inventari, la continua richiesta di anticipazioni di tesoreria, la non corretta gestione dei servizi in conto terzi ed, infine, gli obblighi di trasparenza.

Errata contabilizzazione dei servizi in conto terzi

La formulazione dell’art.168 TUEL, novellato dal d.lgs.118/2011, evidenzia in modo chiaro come nei servizi in conto terzi possono rientrare esclusivamente le entrate e le spese di altri soggetti gestite dall’ente locale, in assenza di qualsiasi discrezionalità e/o autonomia sulla loro disponibilità, precisando come “le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. Il principio contabile, applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del d.lgs. 23/06/2011, n. 118, precisa come si abbia autonomia e discrezionalità, nella gestione delle entrate e delle spese in conto terzi, quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Precisato il perimetro di riferimento, dal controllo effettuato sui dati contabili dell’ente locale esaminato, emerge come alcune spese e correlate entrate si riferiscano, senza alcun dubbio, alla gestione ordinaria dell’ente locale. L’errore, secondo l’ente, sarebbe dovuto alla non corretta contabilizzazione dell’IVA a seguito dell’introduzione dello “split payment”, errore successivamente superato attraverso opportuna corretta classificazione contabile in bilancio.

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