Conseguenze annullamento aggiudicazione gara per sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria

Approfondimento di V. Giannotti

Importanti principi stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza 29/05/2017 n.13454 che affronta la problematica relativa all’annullamento dell’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario di una gara pubblica in caso di sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria del contratto posto a gara, pur avendo l’amministrazione richiesto all’aggiudicatario, in considerazione dell’urgenza prevista per il finanziamento regionale di anticipare una parte delle attività in attesa della formalizzazione del contratto.

La posizione dei giudici amministrativi

Pur avendo evidenziato la competenza del giudice ordinario, il Collegio amministrativo di prime cure pur giudicando il potere di autotutela legittimamente esercitato dalla PA, condannava quest’ultima al risarcimento del danno per aver:
a) promosso una gara dall’incerta copertura di spesa,
b) portato a fine l’affidamento del contratto;
c) autorizzato l’aggiudicataria ad anticiparne l’esecuzione.
Il danno veniva quantificato nel 75% della fattura emessa dall’impresa a fronte dello stato di avanzamento dei lavori effettivamente realizzato.
L’impresa adiva il Consiglio di Stato al fine di farsi riconoscere l’intero importo della fattura, mentre il Comune nel confermare il difetto di giurisdizione, contestava la domanda risarcitoria da parte dell’impresa, in quanto l’esercizio del potere di autotutela fosse giustificato dalla circostanza che fosse scaduto il termine di efficacia del finanziamento dell’opera, non rilevando il fatto che la Regione avesse erogato un acconto, giacché l’anticipo in questione traeva comunque la propria causa nel finanziamento integrale, senza il quale non sarebbe stata coperta l’intera spesa derivante dal contratto. Il Consiglio di Stato confermava la decisione del TAR.

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