Bilancio consolidato e identificazione del “gruppo amministrazione pubblica”

Approfondimento di V. Giannotti

Il Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato con Decreto Legislativo n. 126/2014, dispone, nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, l’obbligo dell’informativa contabile del bilancio consolidato. In particolare si prevede che a decorrere dal 2015 le Regioni e gli Enti Locali devono approvare il Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate ed altri organismi controllati sulla base dello schema contenuto nell’Allegato n. 11 al medesimo Decreto. L’allegato n.4/4 stabilisce il principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato. Si prevede, per gli enti non sperimentatori, la possibilità di rinviare all’esercizio 2016 la redazione del citato bilancio consolidato e, agli enti locali di minore consistenza demografica (fino a 5.000 abitanti) di rinviarlo al 2017. Sono, inoltre, richieste all’ente locale la previa definizione e ricognizione delle entità con cui, a diverso titolo, ha rapporti o legami al fine di definire il “gruppo amministrazione pubblica”, come descritto al punto 2 del citato Allegato 4/4. La definizione del gruppo, contenuta nella predetta normativa, fa riferimento, da un lato, ad una nozione di controllo, “di diritto”, “di fatto” o “contrattuale” (anche nei casi in cui non è presente un rapporto di partecipazione), e, dall’altro, ad una nozione di partecipazione. In merito all’inclusione nel “gruppo amministrazione pubblica”, sono sorte, tuttavia, alcune problematiche interpretative circa le definizioni di “enti strumentali controllati e partecipati”, in particolare per quelli in cui non esiste un rapporto di partecipazione al capitale. Alla luce di tale premessa, un Comune pone due quesiti ai giudici contabili:

  • se sia necessario considerare come “ente strumentale controllato”, come tale incluso nel “gruppo amministrazione pubblica”, una fondazione nella quale il Comune nomina la maggioranza dei membri dell’organo decisionale, che, secondo lo Statuto, “predispone ed approva i programmi fondamentali dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione”;
  • se debbano considerarsi “enti strumentali partecipati”, quindi inclusi nel gruppo amministrazione pubblica, tutti gli enti, diversi dalle società e dagli organismi partecipati, che svolgono una delle attività contemplate dal comma 3 dell’art. 11-ter del d.lgs. n. 118 del 2011 (corrispondenti alle missioni dell’ente locale), per i quali vi è la nomina di rappresentanti nell’organo decisionale, ma non la maggioranza, con la conseguenza che il Comune non influenzi in alcun modo l’attività di queste entità, che rimangono ad esso totalmente estranee.

La risposta ai quesiti è stata resa dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 15/03/2017 n.64 qui di seguito commentata.

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