ANCI Risponde su alcuni quesiti in tema di contabilità armonizzata

Gli esperti della Fondazione ANCI (IFEL) hanno risposto ad una serie di quesiti posti dai comuni.

Quesito n.1

Questo ente ha la necessità di affidare esternamente la progettazione definitiva di un’opera importante. L’importo stimato per la progettazione è di circa € 500.000,00 e c’è l’intenzione di attingere al Fondo Rotativo per la progettualità presso la Cassa Depositi e Prestiti di cui alla circolare 1250 del 2003.

  • Chiediamo se il limite attualmente vigente per il ricorso a nuovo indebitamento (Max importo quota capitale da restituire nell’anno di riferimento) valga anche per questo tipo di operazione. La nostra quota capitale è pari a € 270.000,00.
  • Si chiede altresì se dal punto di vista del bilancio è corretta la seguente impostazione:
  1. Sul bilancio 2016 – previsione della spesa al titolo II “Incarichi professionali esterni…” e dell’entrata al titolo VI (nei finanziamenti a breve termine o nelle anticipazioni a titolo oneroso?);
  2. La restituzione dell’anticipazione da effettuare entro 3 anni dalla data della prima erogazione dovrebbe essere imputata al 4 “rimborso prestiti” diventando una posta del bilancio corrente da prevedere già da ora sul bilancio 2017 – 2018 e successivi.

Si prevede che l’incarico sia solo affidato entro l’anno e di spostarlo sugli esercizi successivi tramite FPV. E’ possibile? Quali sono gli effetti ipotizzabili ai fini dei vincoli del Pareggio

di Bilancio?

Risposta IFEL

  • Con riferimento all’esercizio 2016 la contrazione di un nuovo debito è soggetto alla limitazioni previste dal rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 709 e seguenti della legge 208/2015; in sostanza, sia per il 2016 che per gli anni 2017 e 2018, si debbono rispettare i vincoli così come sono previsti dal prospetto che, secondo quanto previsto dal comma 712 della citata legge, obbligatoriamente deve essere allegato al bilancio di previsione (si veda anche a pagina 13-15 della Circolare del MEF n. 5 del 10/2/2016).
  • Ovviamente, per l’indebitamento massimo consentito per il 2016, continuano ad essere applicabili i limiti posti dall’articolo 204 del Tuel che stabilisce che gli interessi passivi non possono superare il 10% delle entrate correnti accertate nell’anno precedente.
  • La disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 3, della legge 243/2012, che stabiliva che “ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all’indebitamento nel limite delle spese per i rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione”, non è risultata operativa relativamente all’esercizio 2016, in quanto le disposizioni contenute nella legge 243/2012 è stato previsto che entrassero in vigore con il bilancio di previsione 2017. Quindi questa disposizione non era da applicasi nell’esercizio 2016.
  • Occorre però rilevare che la legge 164/2016 ha apportato modifiche alla più volte richiamata legge 243/2012; tra queste modifiche si segnala che è stato abrogato quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, della legge 243/2012, cioè, la disposizione che i nuovi indebitamenti potevano essere contratti nel limite delle spese per i rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. Infatti, l’articolo 2,comma 2 della legge 164/2016 stabilisce che le operazioni di indebitamento degli enti locali sono effettuate contestualmente alla adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali siano evidenziati l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. Il comma 3 di questo articolo stabilisce che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di finanza pubblica previsto per il complesso degli enti territoriali della regione, compresa la medesima regione.
  • Quindi, a decorrere dal 2017 i livelli di indebitamento dei singoli enti saranno condizionati dalle intese che si concluderanno a livello regionale.
  • Inoltre, si ritiene che i limiti previsti per l’indebitamento valgano anche per l’indebitamento derivante dall’utilizzo del Fondo Rotativo di cui al quesito.
  • Si ritiene corretta l’imputazione delle spese riportata nel quesito e si ritiene che l’entrata debba essere contabilizzata al titolo VI alla voce accensione di prestiti a breve termine. La restituzione di questo prestito dovrà essere contabilizzata nei bilanci 2017 e successivi al titolo IV della spesa.
  • La spesa impegnata nell’esercizio 2016 potrà confluire nel FPV se, alla data del 31/12, potrà essere ritenuta un impegno assunto sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata e sarà imputata secondo esigibilità.

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