ANCI Risponde – La registrazione contabile delle donazioni

L’ANCI risponde al seguente quesito posto da un Comune.

DOMANDA:

Questo Ente intende chiarire, in considerazione del mutato quadro normativo nonché delle diverse interpretazioni sull’argomento, come debbano essere contabilizzate nel bilancio finanziario le donazioni (o trasferimenti a titolo non oneroso). In particolare si chiede se le stesse debbano transitare dal bilancio come evidenziato nella definizione dell’allegato 4/2 ed in tal caso il piano dei conti integrato da utilizzare per l’entrata e la spesa oppure se nel caso di donazioni si debba fare riferimento al punto 4.28 del principio 4/3 che le individua come non derivanti dal conto del bilancio.

I principi contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011, infatti, nella definizione (paragrafo 1) dell’allegato n. 4/2 stabiliscono che “la contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi….. La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa.” Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale allegato n. 4/3 al punto 4.28, invece, testualmente recita “Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell’esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi”; inoltre, al punto 6.1. – Immobilizzazioni, al punto d) si evidenzia che “se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale”.

Tale richiesta è finalizzata a effettuare correttamente le scritture contabili relative, ad esempio, al trasferimento a questo Comune a titolo non oneroso di stabili di proprietà del demanio o più in generale come contabilizzare le eventuali donazioni, anche di modico valore di beni mobili (ad esempio defibrillatori).

RISPOSTA:

Pur rendendosi conto del contrasto contenuto nelle indicazioni riportate nei principi contabili che sono stati citati ed in attesa che la Commissione Arconet fornisca chiarimenti, si ritiene che allo stato attuale si debba dare applicazione a quanto stabilito nell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. E cioè, nel caso di donazioni si deve procedere a effettuare “ le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione”. Questa scelta è senz’altro coerente con il principio che la contabilità finanziaria deve rilevare tutte le obbligazioni attive e passive anche se non determinano reali flussi di cassa. In particolare, facendo riferimento al Piano dei conti integrato si ritiene che nel caso del trasferimento non oneroso di stabili di proprietà del demanio si potrebbero utilizzare rispettivamente i conti E 4.04.01.08.002 (oppure 999) e U2.02.01.09.002 (oppure 999), oppure U.2.02.01.10.001 – 2 – 3 -4. Nel caso dei defibrillatori si potrebbero utilizzare rispettivamente i conti E 4.04.01.05.002 e U 2.02.01.05.002.

 

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