Anche il ricorso avverso il provvedimento di esclusione da una gara è soggetto ai termini dimezzati

Approfondimento di V. Giannotti

Avverso l’irricevibilità per tardività del ricorso sancita dai giudici amministrativi di prime cure, proposto da un concorrente escluso da una gara, l’impresa ricorre in Appello evidenziando come il termine dimezzato (ossia 30 giorni) sia operante esclusivamente in caso di impugnazione dell’affidamento di una gara di appalto e non, come nel caso di specie, in caso di esclusione di un concorrente ad una gara. Il Consiglio di Stato confermando la sentenza del TAR precisa come i termini dimezzati si applichino a tutti gli atti che si collocano nella fase c.d. pubblicistica di selezione del contraente privato e che precedono la stipula del contratto, ivi inclusi gli atti di esclusione di concorrenti adottati dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara. Tali sono le conclusioni  del Consiglio di Stato,Sez. V,  Sentenza 24/05/2017 n.2444 qui di seguito commentate.

Il fatto

A fronte della sentenza dei giudici amministrativi di prime cure, i quali avevano considerato tardivo il ricorso presentato da un’impresa esclusa da una gara, per aver superato i termini dimezzati, ricorre l’impresa in Consiglio di Stato, evidenziando come il termine di 30 giorni previsto dal combinato disposto di queste due norme – in particolare dal comma 5 dell’art. 120 – è operante nel solo caso «della impugnazione dell’affidamento di una gara di appalto», mentre nel presente giudizio è impugnato un provvedimento di esclusione.

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