Accertamenti dei permessi a costruire e rapporti finanziari con gli organismi partecipati

Approfondimento di V. Giannotti

Tra le possibili criticità rientrano anche la corretta procedura relativa all’accertamento dei permessi a costruire e i rapporti finanziari con gli organismi partecipati. Pur avendo in premessa i giudici contabili non rilevato gravi irregolarità contabili, gli stessi si soffermano sui citati temi al fine di assicurare, per il futuro, il conforme adempimento agli obblighi normativi, qui di seguito commentati.

Accertamenti permessi di costruire

Il Collegio contabile, precisa in via preliminare, come il principio previsto nell’allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011, al punto 3.3 stabilisce che: “sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi alla lotta all’evasione ecc.”; inoltre, “per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”. Il successivo punto 3.11, avuto riguardo all’obbligazione per i permessi a costruire, stabilisce che questa “è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione), è immediatamente esigibile, la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito di comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota”.

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