L’utilizzazione del fondo rischi è possibile solo in presenza di un risultato di amministrazione positivo

Approfondimento di V. Giannotti

Particolare rilevanza viene rappresentata dai rischi nascenti dai contenziosi e dalla corretta loro utilizzazione a fronte del verificarsi della spesa. Già nelle linee di indirizzo per la redazione del bilancio di previsione 2017-2019, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 14/2017) aveva modo di precisare quanto segue: “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”. Precisato il citato indirizzo, un Comune chiede, in funzione di una possibile semplificazione procedurale, se sia possibile in presenza di un importo superiore del valore del contenzioso rispetto al valore accantonato nel fondo rischi operare una variazione di bilancio in aumento, ovvero procedere alla liquidazione della spesa attingendo una parte (proporzionale) già inserita nel fondo rischi ed operare una variazione di bilancio per la parte eccedente la sentenza divenuta esecutiva.

Le regole indicate dai giudici contabili

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania risponde al comune attraverso la corretta procedura da adottare.

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